Con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 04/12/2020, è stata determinata nella misura minima del 30% la maggiorazione dell’importo del contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, non ricompresi nel tessuto urbano consolidato, ai sensi dell’art. 43, c. 2-sexies, lettera a), della L.R. n. 12/2005 e s.m.i..
Si riporta di seguito il comma 2-sexies dell’art. 43 (Contributo di costruzione) della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. c), della L.R. n. 18/2019:
2-sexies – È prevista una maggiorazione percentuale del contributo relativo al costo di costruzione di cui all’ articolo 16, comma 3, D.P.R. 380/2001, così determinata:
a) entro un minimo del trenta ed un massimo del quaranta per cento, determinata dai comuni, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto non ricompresi nel tessuto urbano consolidato;
b) pari al venti per cento, per gli interventi che consumano suolo agricolo nello stato di fatto all’interno del tessuto urbano consolidato
c) pari al cinquanta per cento per gli interventi di logistica o autotrasporto non incidenti sulle aree di rigenerazione;
d) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale; tali interventi possono essere realizzati anche dall’operatore, in accordo con il comune.